Il porticciolo di Isola delle Femmine, situato sulla costa di fronte all’omonima isola, è protetto da un molo a gomito (ben riparato, agibile ed illuminato) e da una diga foranea.
Pericoli: risacca con vento forte dal I e IV quadrante e basso fondale al centro del porticciolo.
Orario di accesso: continuo.
Accesso: navigare al centro delle due banchine.
Fari e fanali: fanali rosso e verde, a sinistra e a destra entrando, sui due moli.
Fondo marino: roccioso
Fondali: in banchina: da 1 a 5 m
Posti barca: 130.
Lunghezza massima: 15 m.
Venti: maestrale, libeccio e ponente.
Rade sicure più vicine: golfo di Carini.
Pontile gestito dalla ditta “Politi” sotto la diga foranea che ospita circa 100 imbarcazioni; pontile gestito dalla ditta “d’Angelo” all’interno del porto per piccole imbarcazioni (max 6 m, 30 imbarcazioni circa) lunghezza pontile 36 m; entrambi i pontili sono aperti solo per il periodo estivo. Vi è inoltre un campo boe della ditta Scavarelli Gaetano per l’ormeggio di circa 30 (max 6 m) piccole unità da diporto.
AREA MARINA PROTETTA “CAPO GALLO ISOLA DELLE FEMMINE”
Interessa l’area marina antistante la costa compresatra i Comuni di Palermo e di Isola delle Femmine. L’entrata in vigore dei limiti alla navigazione è subordinata all’adozione del Regolamento della riserva.La Direzione protezione natura del Ministero dell’ambiente ha chiesto all’ente gestore di scrivere il regolamento di gestione in sostituzione delle norme provvisorie vigenti. L’ente gestore dovrà includervi i principi fissati nel Protocollo tecnico firmato dall ostesso Ministero, Ucina e le Associazioni ambientaliste.Ma nulla si è ancora mosso.L’area protetta è delimitata dai seguenti punti:
A1) 38° 11’.45 N 013° 14’.58 E (in costa)
B) 38° 13’.00 N 013° 12’.90 E
C) 38° 14’.33 N 013° 19’.80 E
D1) 38° 12’.80 N 013° 19’.80 E (in costa)
La zona A, di riserva integrale, comprende i seguenti tratti di mare: tra La Puntazza e il faro di Capo Gallo, delimitato dallacongiungente i punti:
E1) 38° 13’.33 N 013° 18’.22 E (in costa)
F) 38° 13’.58 N 013° 18’.22 E
G1) 38° 13’.58 N 013° 19’.05 E (in costa)
dell’Isola delle Femmine, delimitato dalla congiungente i punti:
H1) 38° 12’.65 N 013° 14’.10 E (in costa)
I) 38° 12’.65 N 013° 13’.85 E
J) 38° 12’.95 N 013° 13’.85 E
K) 38° 12’.95 N 013° 14’.45 E
L) 38° 12’.70 N 013° 14’.45 E
M1) 38° 12’.70 N 013° 14’.30 E (in costa)
Nelle zone A sono vietati:
a) la balneazione;
b) le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori;
c) la navigazione, l’accesso e la sosta con navi, imbarcazioni;
d) la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata, la pesca subacquea.
E’ invece consentito l’accesso e la sosta alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelle d’appoggio ai programmi di ricerca scientifica.
Le zone B, di riserva generale, comprendono:
a) il tratto di mare prospiciente Capo Gallo, all’esterno della zona A, delimitato dalla congiungente i punti:
P1) 38° 12’.75 N 013° 17’.40 E (in costa)
Q) 38° 13’.00 N 013° 17’.20 E
R) 38° 13’.70 N 013° 18’.65 E
S) 38° 13’.70 N 013° 19’.25 E
T) 38° 13’.40 N 013° 19’.45 E
U1) 38° 13’.30 N 013° 19’.30 E (in costa)
b) il tratto di mare circostante l’Isola delle Femmine, all’esterno della zona A, delimitato dalla congiungente i punti:
V) 38° 12’.45 N 013° 13’.65 E
W) 38° 13’.05 N 013° 13’.65 E
X) 38° 13’.05 N 013° 14’.60 E
Y) 38° 12’.45 N 013° 14’.60 E
c) il tratto di mare compreso tra Punta della Catena e Punta Matese, delimitato dalla congiungente i punti:
N1) 38° 12’.15 N 013° 15’.60 E (in costa)
O1) 38° 12’.25 N 013° 16’.00 E (in costa)
Nelle zone B sono vietati: a) la navigazione;
b) l’ancoraggio e l’ormeggio libero;
c) la pesca professionale, la pesca sportiva e la pesca subacquea.
Sono invece consentiti:
a) la balneazione;
b) le visite guidate subacquee, disciplinate e contingentate dall’Ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, con l’ausilio dei centri d’immersione subacquea aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta;
d) le immersioni subacquee autorizzate;
e) la navigazione a vela e a remi, e la navigazione a motore ai natanti esclusivamente per aggiungere con la rotta più breve gli ormeggi predisposti dall’Ente gestore e, comunque, a velocità non superiore a cinque nodi;
f) la navigazione a motore, a velocità non superiore a cinque nodi, per il trasporto collettivo e le visite guidate;
g) l’ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli;
h) l’esercizio della pesca professionale con gli attrezzi della piccola pesca riservata ai pescatori e alle cooperative residenti nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta;
i) le attività di pescaturismo;
l) la pesca sportiva con lenza e canna senza mulinello da fermo riservata ai soli residenti;
j) il prelievo per soli motivi di studio di specie vegetali
o animali e di formazioni geologiche e minerali, autorizzato e disciplinato dall’Ente gestore.
La zona C, di riserva parziale, comprende il residuo tratto di mare all’interno del perimetro dell’area marina protetta; vi sono vietati:
a) la navigazione libera a motore,
b) l’ancoraggio e l’ormeggio libero,
c) la pesca professionale, la pesca sportiva e la pesca subacquea.
Sono consentiti:
a) la balneazione;
b) le visite guidate subacquee;
c) le immersioni subacquee autorizzate;
d) la navigazione a vela e a remi, nonché la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni a velocità non superiore a dieci nodi;
e) la navigazione a motore, a velocità non superiore a dieci nodi, alle unità adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate;
f) l’ancoraggio in zone appositamente individuate;
g) l’ormeggio in zone attrezzate con gavitelli;
h) l’esercizio della pesca professionale con gli attrezzi della piccola pesca, riservata ai pescatori e alle cooperative residenti;
i) le attività di pescaturismo autorizzate;
l) la pesca sportiva con lenza e canna senza mulinello da fermo, riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta, nonché ai non residenti specificamente autorizzati dall’Ente gestore.
Le attività sopra elencate sono provvisoriamente consentite e, laddove previsto, disciplinate dall’Ente gestore, fino all’entrata in vigore del regolamento. Nel tratto di mare prospiciente l’Isola delle Femmine, ricadente nella zona A, regionale “Isola delle Femmine” (istituita con decreto dell’Assessore al territorio e all’ambiente del 1 settembre1997) i divieti e le deroghe previsti dal decreto istitutivo entreranno in vigore successivamente all’emanazione da parte della Regione siciliana dei provvedimenti necessari per l’esclusione del suddetto tratto di mare dalla perimetrazione della riserva naturale regionale, e comunque entro e non oltre il 16 gennaio 2005. All’onere derivante dalle primespese relative all’istituzione dell’area marina protetta “Capo Gallo – Isola delle Femmine” si fa fronte, per l’installazione de i segnalamenti e quant’altro necessario a dare precisa conoscenza della delimitazione dell’area marina protetta e dellasua ripartizione, con Euro 258.228,45 Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio una somma non inferiore a 258.228,45 Euro per le attività finalizzate al funzionamento dell’area marina protetta.
- Augusta, Capitaneria di Porto
- Catania, Direzione Marittima
- Gela, Capitaneria di Porto
- Lampedusa Isola, Ufficio Circondariale Marittimo
- Licata, Ufficio Circondariale Marittimo
- Lipari, Ufficio Circondariale Marittimo
- Marsala, Ufficio Circondariale Marittimo
- Mazara del Vallo, Capitaneria di Porto
- Messina, Capitaneria di Porto
- Milazzo, Capitaneria di Porto
- Palermo, Direzione Marittima
- Pantelleria, Ufficio Circondariale Marittimo
- Porticello, Ufficio Circondariale Marittimo
- Porto Empedocle, Capitaneria di Porto
- Pozzallo, Capitaneria di Porto
- Riposto, Ufficio Circondariale Marittimo
- Sant’Agata di Militello, Ufficio Locale Marittimo
- Sciacca, Ufficio Circondariale Marittimo
- Siracusa, Capitaneria di Porto
- Termini Imerese, Ufficio Circondariale Marittimo
- Terrasini, Ufficio Locale Marittimo
- Trapani, Capitaneria di Porto
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