Istituito in base alla legge 23 dicembre 2000 n. 388, il parco sommerso di Baia interessa il tratto di mare compreso tra la testata del molo del porto di Baia e la testata del molo del Lido di Augusto, delimitato dai seguenti punti:
Punto Latitudine Longitudine
A1 40° 49’,91 N 014° 05’,94 E
B 40° 49’,60 N 014° 05’,94 E
I1 40° 49’,07 N 014° 04’,61 E
La zona A, di riserva integrale, comprende il tratto di mare antistante punta Epitaffio, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto Latitudine Longitudine
E1 40° 49’,49 N 014° 04’,70 E
F 40° 49’,24 N 014° 05’,05 E
G 40° 49’,20 N 014° 04’,60 E
H1 40° 49’,40 N 014° 04’,53 E
Vi sono vietati:
a) la balneazione;
b) le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori;
c) la navigazione, l’accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo;
d) l’ancoraggio e l’ormeggio;
e) la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata;
f) la pesca subacquea.
Sono consentiti:
a) la navigazione e la sosta alle unità navali di servizio e di appoggio ai programmi di ricerca scientifica;
b) le visite guidate autorizzate, anche subacquee;
c) la pesca sportiva con lenza o canna da terra riservata ai residenti.
La zona B, di riserva generale, comprende il tratto di mare antistante la costa compresa tra il molo del Lido di Augusto e il pennello a terra di Lido Montenuovo, delimitata dalla congiungente i seguenti punti:
Punto Latitudine Longitudine
A1 40° 49’,91 N 014° 05’,94 E
B 40° 49’,60 N 014° 05’,94 E
C 40° 49’,60 N 014° 05’,62 E
D1 40° 49’,91 N 014° 05’,62 E
Vi sono vietati:
a) la navigazione libera;
b) l’ancoraggio e l’ormeggio;
c) la pesca professionale, sportiva e subacquea.
Sono, invece, consentiti:
a) la balneazione e le immersioni in apnea;
b) la navigazione a motore di natanti e imbarcazioni autorizzati, comunque a velocità non superiore a cinque nodi, nonché la navigazione a vela e a remi;
c) la navigazione a motore per le visite e il trasporto collettivo;
d) l’ancoraggio come disciplinato dall’Ente gestore;
e) l’ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi predisposti;
f) l’esercizio della pesca professionale, con gli attrezzi della piccola pesca, riservata ai pescatori residenti alla data di entrata in vigore del decreto;
g) la pesca sportiva con lenze e canna riservata ai residenti.
La zona C, di riserva parziale, comprende il residuo tratto di mare all’interno del perimetro del parco sommerso. Vi sono vietati:
a) la navigazione libera;
b) l’ancoraggio e l’ormeggio libero;
c) la pesca professionale;
d) la pesca sportiva;
e) la pesca subacquea;
Sono consentiti l’ancoraggio e l’ormeggio come disciplinati dall’Ente gestore.