L’Area di Riserva Marina afferente al territorio Flegreo, non essendo state oggetto di uno specifico studio atto a definirne la dovuta zonizzazione, è stata associata dalla Regione Campania alla normativa delle AMP statali per le Zone B, che sono state individuate nelle seguenti:
– Nisida, Cala Badessa, Gaiola — Comune di Napoli
– Golfo di Pozzuoli (Lido Augusto), Golfo di Baia — Comune di Pozzuoli e Comune di Bacoli;
– Castello di Baia, Trippiello-Comune di Bacoli;
– Cento Gamerelle, Punta Pennata-Comune di Bacoli;
– Miseno, Capo Miseno, Grotta della Dragonara — Comune di Bacoli;
– Marina di Torre Fumo-Comune di Monte di Procida
– Scoglio di S.Marino, Torre Gaveta-Comune di Monte di Procida
Il Parco Regionale estende le sue azioni di tutela anche a quelle porzioni di aree marine per le quali si impongono azioni per la tutela e la conservazione dell’ecosistema marino, con previsione di attività educative e di ricerca e che non rientrano in quelle già assoggettate al regime di tutela dei Parchi sommersi di Baia e della Gaiola. Le Ordinanze emanate dalla Capitaneria di porto garantiscono un’immediata azione di salvaguardia.
Il progetto di perimetrazione prevedeva innanzitutto il trasferimento a mare di un sistema di punti (boe, mede e miragli) che a seguito del parere del Servizio Tecnico di Marifari Taranto ha comportato le seguenti modifiche:
– Ambito di Nisida – 4 segnalamenti di cui 2 a terra
– Ambito Castello di Baia – 4 segjnalamenti di cui 2 a terra
– Ambito di Punta Pennata – 4 segnalamenti di cui 2 a terra
– Ambito di Capo Misero – 6 segnalamenti di cui 2 a terra
– Ambito di Torre Fumo – 4 segnalamenti di cui 2 a terra
– Ambito di S.Martino – 3 segnalamenti di cui 2 a terra
– Ambito di Torregaveta – 3 segnalamenti di cui 2 a terra.
Al fine di tutelare le coste e per favorire il ripopolamento della ittiofauna, sono vietati:
• la navigazione a motore di natanti;
• l’ancoraggio libero;
• le immersioni con apparecchi autorespiratori, che non siano preventivamente autorizzate dall’Ente Parco;
• qualsiasi forma di pesca professionale;
• l’accesso alle aree subacquee di interesse archeologico che non sia stato preventivamente autorizzato dall’Ente Parco;
• il prelievo della fauna marina selvatica.
Sono consentiti:
• l’accesso libero per le barche, anche fornite di motore, purché procedano a vela o a remi, per raggiungere le zone di ormeggio, opportunamente predisposte dall’Ente Parco o per la balneazione purché ancorate a boe;
• l’accesso regolamentato da apposita autorizzazione dell’Ente Parco, per barche a motore per visite guidate (anche subacquee);
• la balneazione;
• la fotografia subacquea in apnea;
• le immersioni subacquee guidate, compatibili con la tutela dei fondali, autorizzate dall’Ente Parco.
Vigilanza. La vigilanza sul territorio è affidata, oltre che all’Arma dei Carabinieri e alle Forze di Polizia Giudiziaria e agli Agenti di Polizia Urbana e Locale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Giurate Ambientali della Regione Campania, alle Guardie Giurate Volontarie dipendenti dalle Associazioni Protezionistiche, ai guardiacaccia e guardapesca delle Amministrazioni Provinciali, nonché alle apposite Guardie Giurate nominate dall’Autorità competente.
Norme transitorie. Nelle more della costituzione dell’Ente Parco la Regione Campania si sostituisce a esso per tutto quanto previsto nelle suindicate norme inclusa la riscossione delle sanzioni di cui all’art. 25 della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993.