Istituita con il decreto del Ministero dell’Ambiente del 12 dicembre 1997, l’Area Marina Protetta delle Cinque Terre comprende i Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso e per una piccola porzione Levanto. Di seguito il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite, con l’apertura parziale della zona A.

Zona A, riserva integrale
Comprende i seguenti tratti di mare:
a) il tratto prospiciente la costa di Punta Mesco, delimitato dalla congiungente i punti
Punto Latitudine Longitudine
E1 44°08’.65 N 009°37’.42 E (in costa)
E 44°08’.46 N 009°37’.24 E
F 44° 08’.05 N 009°37’.58 E
G 44° 07’.88 N 009°38’.29 E
H 44° 08’.16 N 009°38’.55 E
H1 44° 08’.25 N 009°38’.34 E (in costa)

b) il tratto prospiciente la costa di Capo Monte Negro, delimitato dalla congiungente i punti
Punto Latitudine Longitudine
T1 44° 05’.62 N 009° 44’.32 E (in costa)
T 44° 05’.53 N 009° 44’.17 E
U 44° 05’.34 N 009° 44’.48 E
U1 44° 05’.53 N 009° 44’.45 E (in costa)
Oltre alla ricerca scientifica, sono possibili: la balneazione, da terra e da mare, senza l’impiego di pinne, calzature e guanti, a nuoto o con natanti a remi, in base a un regime di turnazione e contingentamento; la navigazione autorizzata ai natanti a remi, a pedali, a vela o con propulsore elettrico, a velocità non superiore a 5 nodi.

Zona B di riserva generale
Comprende: a) il tratto di mare circostante la zona A di Punta Mesco, b) il tratto di mare circostante la zona A di Capo Montenegro.
In zona B sono autorizzate le seguenti attività:
– la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d’acqua o
– acquascooter e mezzi similari, a velocità non superiore ai 5 nodi;
il trasporto passeggeri
– le visite guidate e le attività dei centri d’immersione
– l’ormeggio negli appositi campi ormeggio installati dal medesimo Ente parco;
– l’esercizio della piccola pesca artigianale
– la pesca sportiva riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta;
– le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee.

Zona C di riserva parziale
Comprende il residuo tratto di mare all’interno del perimetro dell’area marina protetta.
Nella zona più esterna sono consentite:
– la balneazione
– la navigazione a vela e a remi
– la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni, a velocità disciplinata in funzione della distanza dalla costa
– il trasporto passeggeri e le visite guidate e alle attività dei centri d’immersione, a velocità disciplinata in
funzione della distanza dalla costa
– l’ormeggio autorizzato dall’Ente parco negli appositi campi ormeggio installati dal medesimo Ente parco
– l’ancoraggio autorizzato
– l’esercizio della piccola pesca artigianale
– l’attività di pescaturismo autorizzata, riservata alle imprese aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo
– la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dall’Ente parco e riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta
– la pesca sportiva con nasse e palamiti, con numero di ami a persona non superiore a 70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione, autorizzata dall’Ente parco e riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta
– la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dall’Ente parco, ai non residenti
– le visite guidate subacquee, le immersioni subacquee collettive;
– le immersioni subacquee individuali autorizzate dall’Ente parco.

Balneazione
Ai fini dell’esercizio della balneazione nelle zone A e B, salva la necessità di contingentamento
dell’attività, possono richiederla:
a. i residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta;
b. i proprietari di abitazioni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta;
c. coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta;
d. i parenti di primo grado e affini dei soggetti di cui sopra
e. i risiedenti stagionalmente per almeno 3 pernottamenti consecutivi in una struttura ricettiva.

Ormeggio
I (soli) natanti già autorizzati al transito nelle zone B, possono essere autorizzati anche alla sosta nei campi ormeggio predisposti dal’Ente parco. Nella zona C l’ormeggio, sempre previa autorizzazione, è consentito anche alle imbarcazioni.
All’interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio non sono consentiti l’ancoraggio e l’attracco
di più unità al medesimo gavitello.
Possono richiedere l’autorizzazione:
a. i residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta;
b. i proprietari di abitazioni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta;
c. coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell’area marina
protetta;
d. i parenti di primo grado e affini dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
e. i risiedenti stagionalmente per almeno 3 pernottamenti consecutivi in una struttura ricettiva
nei comuni ricadenti nell’area marina protetta.
Ancoraggio
L’ancoraggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità (dotate di casse nere o motore in linea con la Direttiva 2003/44/CE), nelle aree individuate e segnalate.

Navigazione da diporto
E’ vietato l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari. La navigazione delle unità autorizzate è consentita oltre la distanza di 100 metri dalla
costa a picco sul mare e oltre la distanza di 200 metri dalla costa bassa e dagli arenili frequentati
dai bagnanti. Nelle zone A, dove può essere autorizzata quella dei natanti a remi, le unità dotate di fuoribordo hanno l’obbligo di sollevare il piede del motore in posizione di riposo, con l’elica fuori dall’acqua.
Nelle zone B la navigazione a motore è consentita a velocità non superiore a 5 nodi, ai natanti
purché muniti di motori elettrici, motori alimentati con combustibile biodiesel, motori a 4 tempi benzina
verde o motori a 2 tempi ad iniezione diretta, ovvero conformi con i requisiti previsti dalla
direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche.
Nella zona C è consentita la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni da diporto, con
le seguenti modalità:
a. a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;
b. a velocità non superiore a 10 nodi oltre la distanza di 300 metri dalla costa.
E’ vietata la navigazione a motore con navi da diporto.

Locazione di unità da diporto.
Sono rilasciate apposite autorizzazioni da parte dell’Ente apposite licenze per l’attività di charter con l’esigenza di tutelare l’interesse pubblico alla creazione delle condizioni di mercato del lavoro idonee a frenare il fenomeno migratorio. Il rilascio dell’autorizzazione implica l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi.

Pesca
La pesca subacquea in apnea è vietata in tutta l’area marina protetta e la detenzione e il trasporto
di attrezzi adibiti alla pesca subacquea è consentito solo previa autorizzazione dell’Ente parco ed esclusivamente alloggiandoli all’interno di appositi contenitori ermeticamente chiusi. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pesca sportiva. Nelle zone B è consentita, previa autorizzazione dell’Ente parco, la pesca sportiva, riservata ai residenti, con i seguenti attrezzi:
a. con bolentino dall’imbarcazione, anche con canna a mulinello, a non più di 2 ami;
b. con un massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o lenza, da terra, a non più di 2 ami;
c. con lenza a traina, a non più di 2 traine a imbarcazione;
d. con totanara o polpara, con o senza esca, limitatamente al periodo dal 15 ottobre al 15 dicembre.
Nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell’Ente parco, un prelievo cumulativo
giornaliero di pesce, molluschi ottopodi, decapodi, fino a 3 kg per persona e comunque non
superiore a 5 kg per unità navale, nel caso in cui a bordo vi sia più di una persona, salvo il caso
di singolo esemplare di peso superiore, ai residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta;
E’ consentito ai residenti, sempre previa autorizzazione, un prelievo cumulativo giornaliero di molluschi bivalvi e gasteropodi a scopo di esca fino a 2 kg per persona.
Nella zona C ai residenti è consentita, previa autorizzazione, la pesca sportiva con i seguenti attrezzi:
a. con bolentino dall’imbarcazione, anche con canna a mulinello, a non più di 2 ami;
b. con un massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o lenza, da terra, a non più di 2 ami;
c. con lenza a traina, a non più di 2 traine a imbarcazione;
d. con totanara o polpara, con non più di 2 totanare a imbarcazione, limitatamente ai periodi
determinati con provvedimento dell’Ente parco;
e. con palamiti, con numero di ami a persona non superiore a 70, con limite massimo di 200 ami
a imbarcazione,
f. con 1 nassa nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto, se munita del contrassegno identificativo rilasciato dall’Ente parco al momento dell’autorizzazione.
La pesca sportiva ai non residenti nei Comuni può essere autorizzata nella zona C con un massimo di 2 canne o lenze da terra, a non più di 2 ami.

Immersioni subacquee
Nelle zone A sono consentite quelle svolte dai centri d’immersione aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta e per gruppi con non più di 5 subacquei. L’accesso alle grotte sommerse è consentito esclusivamente con l’utilizzo di apparecchi per la respirazione a circuito chiuso o semichiuso, con scarico dell’aria fuori dalle grotte.
Le immersioni subacquee individuali sono consentite, previa autorizzazione, nelle zone B, dal 1 maggio al 31 ottobre, dall’alba al tramonto, in gruppi di non più di 5 subacquei, nei siti determinati dall’Ente parco;
nella zona C sono autorizzate dal 1 maggio al 31 ottobre.