Le norme recepiscono in pieno le indicazioni del Protocollo per la nautica firmato al Ministero dell’Ambiente e si pone come uno dei punti più avanzati del confronto fra Ucina Confindustria Nautica, Federparchi, Associazioni ambientaliste e ministero. In zona B è possibile l’ormeggio per natanti e imbarcazioni, nonché l’ancoraggio al di fuori dalle zone in cui è espressamente vietato e segnalato. In zona C è possibile anche l’accesso alle navi da diporto in regola con i requisiti di eco-compatibilità della normativa Marpol. Sono previste misure di premialità ambientale per le unità da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti:
– unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
– natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE;
– navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
Attenzione: fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione non sono consentite le attività per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.

La zona A, di riserva integrale, comprende il tratto di mare prospiciente la costa compresa tra Punta Tresino e Vallone Maroccia, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto Latitudine Longitudine
J1 40° 20’. 21 N 14° 56’. 84 E (in costa)
J 40° 20’. 49 N 14° 56’. 32 E
L 40° 19’. 49 N 14° 55’. 85 E
L1 40° 19’. 10 N 14° 56’. 30 E (in costa)
Vi sono consentite solamente le attività di soccorso e sorveglianza, quelle di servizio svolte per conto del soggetto gestore, quelle di ricerca scientifica debitamente autorizzate.

La zona B, di riserva generale, comprende:
– il tratto di mare circostante la zona A di Punta Tresino, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto Latitudine Longitudine
A1 40° 20’. 20 N 14° 57’. 15 E (in costa)
A 40° 20’. 74 N 14° 56’. 55 E
B 40° 20’. 74 N 14° 55’. 45 E
T 40° 18’. 64 N 14° 54’. 93 E
T1 40° 18’. 64 N 14° 56’. 75 E (in costa)
– Il tratto di mare prospiciente la costa compresa tra Punta Torricella e Punta dell’Ogliastro, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto Latitudine Longitudine
P1 40° 15’. 83 N 14° 55’. 45 E (in costa)
P 40° 15’. 37 N 14° 50’. 50 E
Q 40° 13’. 79 N 14° 50’. 50 E
R 40° 13’. 79 N 14° 54’. 05 E
S 40° 12’. 94 N 14° 55’. 01 E
S1 40° 13’. 73 N 14° 56’. 24 E (in costa)
All’interno della zona B è individuata una sottozona sottoposta ad un più elevato regime di tutela ambientale a motivo del particolare interesse naturalistico, delimitata dalla congiungente i seguenti punti:
a) le attività consentite in zona A;
b) la balneazione;
c) la navigazione, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600 m di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante;
d) l’accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico;
e) l’accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità;
f) l’accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore;
g) l’ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali;
h) l’ancoraggio, ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore;
i) l’esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese aventi sede legale nei Comuni compresi nell’area marina protetta;
j) l’attività di pescaturismo, riservata alle imprese locali;
k) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nei Comuni compresi nell’area marina protetta;
l) le visite guidate subacquee;
m) le immersioni subacquee autorizzate dal soggetto gestore.
Nella sottozona, come individuata all’articolo 4, comma 4, sono consentite esclusivamente le attività di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), i), l).
Inoltre, nel tratto di mare antistante la costa ovest dell’Isola di Licosa, al fine di tutelare le bioconcrezioni formate dal vermetide Dendropoma petraeum, il soggetto gestore individua un tratto di mare di 50 m dalla costa in cui sono consentite esclusivamente le attività di cui ai precedenti punti a), d), i), l).

Punto Latitudine Longitudine
M1 40° 14’. 21 N 14° 55’. 07 E (in costa)
M 40° 13’. 79 N 14° 54’. 54 E
N 40° 13’. 34 N 14° 55’. 05 E
N1 40° 13’. 81 N 14° 55’. 89 E (in costa)

La zona C, di riserva parziale, comprende il residuo tratto di mare evidenziato nella cartina. Vi sono consentite
a) le attività permesse in zona A e in zona B;
b) l’accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità;
c) l’ormeggio, alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità in siti individuati;
d) la navigazione a motore a velocità non superiore a dieci nodi, all’interno di un corridoio individuato dal soggetto gestore, previo parere della Commissione di Riserva ed approvazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, alle unità navali in transito da e per il cantiere navale esistente in zona Punta dell’Inferno, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto;
la pesca sportiva, con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i non residenti nei Comuni compresi nell’area marina protetta.