L’area marina protetta “Regno di Nettuno” interessa le Isole di Ischia e Procida. In generale non è consentito l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, il cui uso è permesso esclusivamente con rotta perpendicolare alla costa e al solo scopo di raggiungere le zone esterne all’area marina protetta, a velocità non superiore a 5 nodi in zona B ed entro la distanza di 300 metri dalla costa in zona C, a velocità non superiore a 10 nodi oltre i 300 metri dalla costa e sempre in assetto dislocante nella restante parte della zona C. E’ vietata inoltre la pratica dello sci nautico. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
Non è consentita la pesca subacquea in apnea de la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea al suo interno devono essere preventivamente autorizzato dall’ente gestore. Le gare di pesca sportiva sono consentite nelle zone C e D, previa autorizzazione e. L’attività di pesca sportiva, laddove è consentita, non deve superare il seguente cumulativo giornaliero (salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore):
a. in zona B, fino a 5 kg per unità e 3 kg per persona;
b. in zona C, fino a 9 kg per unità e 4 kg per persona;
c. in zona D, fino a 9 kg per unità e 4 kg per persona;
Non è comunque consentito l’utilizzo di esche alloctone e non mediterranee.
Nel tratto di mare antistante la costa nord-occidentale dell’isola di Ischia, al largo di Punta Cornacchia, è individuato un corridoio per la navigazione a motore, ad andamento est-ovest, lungo il confine tra la zona D e la zona C, per un’ampiezza pari a 200 metri.
L’accesso alle grotte è consentito esclusivamente ai natanti da diporto condotti a remi, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate. Le zone maggiormente interessate ai fini diportistici, quelle B, riguardano il versante sudovest dell’isola maggiore, da Punta Imperatore a Monte S. Angelo, quello sud, da S. Pancrazio e la Scarrupata di Barano, quello meridionale di Procida. C’è poi una zona D per la regolamentazione della pesca. Ai fini della regolamentazione sono considerate eco-compatibili le unità da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti:
– unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
– natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la Direttiva 2003/44/CE;
– navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
La zona A, di tutela integrale, comprende:
1. il tratto di mare antistante la costa occidentale dell’isolotto di Vivara, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto Latitudine Longitudine
U 40° 44’ 90N 13°59’20E
U1 40°44’90N 13°59’65E (in costa)
V1 40°44’40N 13°59’80E (in costa)
V 40°44’40N 13°59’20E
2. il tratto di mare circostante la Secca della Catena, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto Latitudine Longitudine
W 40°43’50N 13°59’75E
X 40°42’90N 13°59’75E
Y 40°42’90N 13°59’00E
Z 40°43’50N 13°59’00E
La, zona B “no-take”, di riserva generale speciale, comprende:
1. il tratto di mare ad ovest dell’isolotto di Vivara, circostante la secca delle Formiche, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto Latitudine Longitudine
U 40°44’90N 13°59’20E
V 40°44’40N 13°59’20E
AA 40°44’40N 13°58’50E
BB 40°44’90N 13°58’50E
2. il tratto di mare circostante la Punta S. Angelo, sulla costa meridionale dell’Isola di Ischia, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto Latitudine Longitudine
CC1 40°41’75N 13°53’56E (in costa)
CC 40° 41’75N 13°53’54E
DD 40°41’40N 13°53’80E
EE 40°41’40N 13°53’25E
FF 40°41’75N 13°53’25E
FF1 40°41’75N 13°53’54E (in costa)
La zona B, di riserva generale, comprende:
1. il tratto di mare antistante la costa orientale dell’Isola di Procida, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto Latitudine Longitudine
A1 40° 45’ 88 N 14° 02’ 20 E (in costa)
A 40° 45’ 88 N 14° 02’ 37 E
B 40° 44’ 20 N 14° 01’ 07 E
B1 40° 44’ 35 N 14° 00’ 97 E (in costa)
2. il tratto di mare circostante l’isola di Vivara, attorno alle zone A e B “no take”, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto Latitudine Longitudine
GG 40°45’20N 13°59’90E
HH 40°44’20N 13°59’90E
JJ 40°44’20N 13°58’30E
KK 40°45’20N 13°58’30E
3. il tratto di mare circostante il Banco d’Ischia, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto Latitudine Longitudine
LL 40°42’40N 14°00’00E
D 40°41’10N 14°00’00E
MM 40°41’10N 13°58’10E
NN 40°42’40N 13°58’10E
4. il tratto di mare antistante la costa sud-orientale dell’Isola di Ischia, comprendente la punta S. Pancrazio e la Scarrupata di Barano, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto Latitudine Longitudine
PP1 40°42’62N 13°57’70E (in costa)
PP 40°41’40N 13°57’70E
QQ 40°41’40N 13°55’25E
QQ1 40°41’85N 13°55’25E (in costa)
5. il tratto di mare antistante la costa sud-occidentale dell’Isola di Ischia, dalla Punta S. Angelo alla Punta Imperatore, attorno alla zona B “no take”, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto Latitudine Longitudine
CC 40°41’75N 13°53’80E
RR 40°41’75N 13°54’10E
SS 40°41’10N 13°54’10E
TT 40°41’10N 13°53’22E
UU 40°42’27N 13°51’04E
UU1 40°42’39N 13°51’04E (in costa)
6. il tratto di mare circostante la Secca di Forio, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto Latitudine Longitudine
VV 40°44’70N 13°49’50E
WW 40°44’40N 13°49’50E
J 40°44’40N 13°49’00E
K 40°44’70N 13°49’00E
La zona C, di riserva parziale, comprende
il residuo tratto di mare all’interno del perimetro dell’area marina protetta, ad eccezione della zona D.
La zona D, di tutela dei mammiferi marini, comprende
il tratto di mare corrispondente alla testata del Canyon sottomarino di Cuma, a nord-ovest dell’isola di Ischia, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto Latitudine Longitudine
N 40°52’70N 13°53’50E
P 40°45’80N 13°53’50E
XX 40°45’80N 13°51’46E
L 40°45’40N 13°51’00E
M 40°52’70N 13°51’00E
Attività
Nella zona A non sono consentiti l’accesso, la navigazione e la sosta.
Nelle zone B è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici. Quella a motore è permessa a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente
in assetto dislocante, alle seguenti unità:
a) natanti;
b) imbarcazioni dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
c) imbarcazioni dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina.
L’attività di pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione dell’ente gestore, esclusivamente ai residenti con le seguenti modalità, in alternativa tra loro:
a. da terra, con massimo di 2 lenze fisse a persona, a non più di 2 ami di dimensioni non inferiori a 14 mm;
b. da unità da diporto, con massimo di 1 canna o lenza fissa a persona, a non più di 3 ami di dimensioni non inferiori a 14 mm;
c. da unità, con massimo di 2 lenze da traina, con non più di 3 ami.
Le immersioni subacquee sono consentite, previa autorizzazione, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
a. ai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta;
b. nei siti determinati dall’ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
c. in ciascun sito l’immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
Nella zona C è consentita la navigazione a motore a natanti e imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, con le seguenti modalità:
a) a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;
b) a velocità non superiore a 10 nodi, esclusivamente in assetto dislocante, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa.
La pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione, con le seguenti modalità in alternativa tra loro:
a. da terra, con massimo di 3 lenze fisse a persona, a non più di 2 ami di dimensioni non inferiori a 14 mm;
b. da unità da diporto, con massimo di 1 canna o lenza fissa a persona, a non più di 3 ami di dimensioni non inferiori a 14 mm;
c. da unità con massimo di 3 lenze da traina e non più di 3 ami;
d. da unità con vertical jigging, con massimo 3 pescatori per barca.
Le immersioni subacquee dei non residenti sono consentite previa autorizzazione.
Nella zona D è consentita la navigazione a motore a velocità non superiore a 10 nodi, esclusivamente in assetto dislocante.
Nelle zone C e D la pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione, con le seguenti modalità in alternativa tra loro:
a. da terra, con massimo di 3 lenze fisse a persona, a non più di 2 ami di dimensioni non inferiori a 14 mm;
b. da unità da diporto, con massimo di 1 canna o lenza fissa a persona, a non più di 3 ami di dimensioni non inferiori a 14 mm;
c. da unità con massimo di 3 lenze da traina e non più di 3 ami;
d. da unità con vertical jigging, con massimo 3 pescatori per barca.
Le immersioni subacquee dei non residenti sono consentite previa autorizzazione.
L’ormeggio agli appositi gavitelli è consentito esclusivamente alle unità dei centri di immersione autorizzati dall’ente gestore, dall’alba al tramonto, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l’immersione. Previa autorizzazione dell’ente gestore e sempre dall’alba al tramonto, l’ormeggio è consentito anche ai natanti e alle imbarcazioni in possesso dei requisiti di eco-compatibilità. Nella zona C l’ormeggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, nei siti individuati e opportunamente attrezzati dall’ente gestore. Nella zona D l’ormeggio è consentito liberamente.
I soggetti interessati devono richiedere all’ente gestore il rilascio dell’autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato a) alla lunghezza fuori tutto dell’unità, b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità, c) alla durata della sosta.
Nelle zone B, C e D l’ancoraggio non è consentito nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o fondali a coralligeno, opportunamente segnalate dall’ente gestore, e all’interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio. Nei restanti tratti di mare delle zone B l’ancoraggio è permesso previa autorizzazione dell’ente gestore, dall’alba al tramonto, ai natanti e alle imbarcazioni in possesso dei requisiti di eco-compatibilità. Nella zona C l’ancoraggio è consentito, previa autorizzazione, con le seguenti modalità:
a. a natanti e imbarcazioni di proprietà di residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta e/o soggetti ad essi equiparati,
b. dal 1° giugno al 30 settembre, a natanti e imbarcazioni di proprietà di non residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, per un numero massimo di autorizzazioni giornaliere stabilito dall’ente gestore,
c. dal 1° ottobre al 30 maggio, a natanti e imbarcazioni di proprietà di non residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione è richiesto un corrispettivo. Sono equiparati ai residenti:
a) i proprietari di abitazioni in uno dei comuni ricadenti nell’area marina protetta;
b) i concessionari di uno spazio acqueo e possessori o locatari di un posto barca od ormeggio fisso presso gli operatori autorizzati;
c) locatari di una unità da diporto presso gli operatori autorizzati;
d) coloro che soggiornino presso una struttura ricettiva nei comuni ricadenti nell’area marina protetta.