Il nuovo “Regolamento di esecuzione e organizzazione” dell’area marina protetta fa salva la zonazione del decreto di modifica del 13 giugno 2000, le cui aree rimangono come di seguito individuate. Tuttavia sono parzialmente introdotte alcune novità derivanti dal Protocollo per la nautica, in particolare circa i criteri preferenziali per l’accesso, che privilegiano gli scafi eco-compatibili, e per la parziale ammissione (in zona C) delle navi da diporto.

Le zone A sono:
– l’area circostante lo scoglio di Vetara e la secca a ponente delle isole Li Galli, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:
Latitudine Longitudine
M) 40° 35’. 20 N 14° 23’. 51 E
W) 40° 35’. 01 N 14° 23’. 51 E
U) 40° 34’. 88 N 14° 25’. 01 E
X) 40° 35’. 25 N 14° 25’. 27 E
– l’area circostante lo scoglio Vervece delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:
Latitudine Longitudine
BA) 40° 37’. 42 N 14° 19’. 66 E
B) 40° 37’. 27 N 14° 19’. 44 E
BC) 40° 37’. 08 N 14° 19’. 42 E
BB) 40° 36’. 98 N 14° 19’. 71 E

Le zone B sono:
– la Zona B1 compresa tra l’estremo sud della Cala di Mitigliano e il lato nord della Punta di Montalto, inclusa l’area di Mortelle
– la Zona B2 compresa tra lo scoglio Scruopolo, isola d’Isca inclusa, e la punta a ponente della Grotta Matera.
Sono compresi nelle zone B1 e B2:
il corridoio “UNO”, delimitato dagli estremi a terra del fiordo di Crapolla e dalla congiungente i punti sottoindicati:
Latitudine Longitudine
IIB) 40° 35’. 55 N 14° 22’. 80 E
IB) 40° 35’. 21 N 14° 22’. 81 E
IC) 40° 35’. 32 N 14° 23’. 16 E
IIC) 40° 35’. 47 N 14° 22’. 87 E
e il corridoio “DUE” delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:
Latitudine Longitudine
L) 40° 35’. 46 N 14° 23’. 51 E
M) 40° 35’. 20 N 14° 23’. 51 E
N) 40° 35’. 21 N 14° 24’. 00 E
O) 40° 35’. 63 N 14° 24’. 00 E
– la Zona B3 circostante le isole Li Galli. In tale area è previsto un corridoio di accesso “TRE” delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Latitudine Longitudine
X) 40° 35’. 25 N 14° 25’. 27 E
XB) 40° 35’. 25 N 14° 25’. 61 E
T) 40° 34’. 88 N 14° 25’. 38 E
U) 40° 34’. 88 N 14° 25’. 01 E
La zona C è divisa in tre aree.
La prima compresa fra Capo Sorrento e l’estremo sud di Cala Mitigliano, Vervece escluso; la seconda compresa tra il lato nord di Punta Montalto, eslusa l’area di Mortelle e lo Scoglio Scruopolo; la terza compresa tra la Grotta Matera e Punta Germano.

Navigazione da diporto
Nella zona A non è consentita la navigazione e in tutta la riserva è vietato l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, nonchè la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari. Per quanto attiene lo scoglio Vervece, il divieto di navigazione è sospeso il 15 di agosto e la prima domenica di settembre di ogni anno per festività locale.
Nella zona B è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici. È inoltre consentita la navigazione a motore ai natanti, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
Nella zona C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici, la navigazione a motore a natanti e imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
L’accesso alle grotte è permesso esclusivamente ai natanti da diporto condotti a remi, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
Ormeggio e ancoraggio
Nelle zone A e B l’ancoraggio non è consentito. Nella zona B è consentito l’ormeggio ai soli natanti, previa autorizzazione dell’Ente gestore, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati.
Nella zona C l’ormeggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, previa autorizzazione dell’Ente gestore, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dall’Ente gestore. L’ancoraggio è consentito oltre la distanza di 300 metri dalla costa a natanti e imbarcazioni e dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa. Il rilascio dell’autorizzazione è a fronte del versamento di un corrispettivo commisurato
alla lunghezza fuori tutto dell’unità navale;
al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell’unità navale;
alla durata della sosta.
Godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i natanti e le imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
Immersioni subacquee
Nella zona A non sono consentite le immersioni individuali o in gruppo con l’eccezione della prima domenica di settembre di ogni anno, per festività locale. Il numero degli accessi è autorizzato dall’Ente Gestore. Sono invece consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall’Ente gestore: esclusivamente a soggetti in possesso di brevetto, in presenza di guida o istruttore del centro autorizzato in possesso di grado minimo “Dive Master” o titolo equipollente, per un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida e per un massimo di 12 subacquei per ciascuna immersione. Le suddette immersioni guidate sono permesse agli scogli di Vetara e Vervece per un massimo di 3 giorni a settimana nel periodo dall’1 maggio al 31 ottobre e per 2 giorni a settimana nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile.
Nella zona B le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite previa autorizzazione ed esclusivamente se in possesso di brevetto, in gruppi di non oltre otto persone. Nella zona C sono le immersioni dei residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta sono libere, quelle di altri soggetti sono consentite previa autorizzazione.

Pesca sportiva
La pesca subacquea in apnea non è consentita nell’area marina protetta e la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all’interno della riserva devono essere preventivamente autorizzati dall’Ente gestore. È comunque vietata la pesca sportiva delle seguenti specie:
Cernia bruna (Epinephelus Guaza);
Corvina (Sciaena umbra);
Magnosa (Scyllarides Latus).
La pesca sportiva è vietata nelle zone A e B e nei corridoi di accesso e di transito; nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell’Ente gestore, con le seguenti modalità:
– sia a terra che a mare, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
– con coppo o bilancia, con lenze per cefalopodi, da terra o da barca con massimo di 2 lenze fisse a persona a non più di 2 ami di dimensioni non inferiori a 18 mm;
– da unità navale, con massimo di 2 canne o lenze da traina a persona, di superficie e di fondo, a non più di 2 ami per canna o lenza.
Non è consentita la pesca a traina con monel, piombo guardiano e vertical jigging o attrezzi da similari, ne l’utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee; infine non è consentita la pesca sportiva nel tratto di mare contiguo alla zona A dell’isolotto del Vervece, per una distanza di 200 m dalla medesima zona A.

Pesca professionale
Nell’area marina protetta non sono consentite la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciolo e con fonti luminose, l’acquacoltura e il ripopolamento attivo; è inoltre vietata la pesca delle seguenti specie:
Cernia (Epinephelus sp.);
Cernia di fondale (Polyprion americanus);
Nacchera (Pinna nobilis);
Corvina (Sciaena umbra);
Ombrina (Umbrina cirrosa).
Nella zona A non è consentita qualunque attività di pesca professionale. In zona B, dal 1 giugno al 30 settembre l’attività di pesca professionale non è consentita nella Baia di Ieranto. Nelle zone B e C è consentita, previa autorizzazione dell’Ente gestore, esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai pescatori, alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei comuni ricadente nell’area marina protetta e nel Comune di Meta.