È stato approvato il nuovo regolamento di gestione dell’area marina protetta. Il perimetro complessivo e quello delle zone rimane invariato.

Le zone A, di riserva integrale, comprendono:
a) il tratto di mare dell’Isola di Lampedusa antistante la costa a nord di Capo Grecale, delimitato dalla congiungente i punti:
G1) 35° 31’ 13’’ N 012° 37’ 15’’ E (in costa)
G) 35° 31’ 22’’ N 012° 37’ 15’’ E
H) 35° 31’ 14’’ N 012° 37’ 47’’ E
I) 35 ° 30’ 56’’ N 012° 38’ 12’’ E
I1) 35 ° 30’ 56’’ N 012° 38’ 03’’ E (in costa)
b) il tratto di mare antistante la costa dell’Isola di Lampedusa e circostante l’isola dei Conigli, delimitato dalla congiungente i punti:
J1) 35 ° 30’ 35’’ N 012° 33’ 22’’ E (in costa)
J) 35 ° 30’ 22’’ N 012° 33’ 31’’ E
K) 35 ° 30’ 22’’ N 012° 33’ 46’’ E
K1) 35 ° 30’ 34’’ N 012° 33’ 46’’ E (in costa)
c) il tratto di mare a nord dell’Isola di Linosa antistante gli scogli di Tramontana, delimitato dalla congiungente i punti:
T) 35° 52’ 52’’ N 012° 51’ 21’’ E
U) 35° 52’ 38’’ N 012° 51’ 46’’ E
V) 35° 52’ 27’’ N 012° 51’ 20’’ E

Le zone B, di riserva generale, comprendono:
a) Lo specchio acqueo antistante la costa nord orientale dell’Isola di Lampedusa, compreso tra Punta Cappellone e Cala Calandra, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
D1) 35° 31’ 21’’ N 012° 34’ 42’’ E (in costa)
D) 35° 32’ 02’’ N 012° 34’ 42’’ E
E) 35° 32’ 02’’ N 012° 38’ 48’’ E
F) 35° 30’ 44’’ N 012° 38’ 48’’ E
F1) 35° 30’ 44’’ N 012° 37’ 37’’ E (in costa)
b) il tratto di mare circostante la zona A intorno l’Isola dei Conigli delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
L1) 35° 30’ 40’’ N 012° 33’ 16’’ E (in costa)
L) 35° 30’ 19’’ N 012° 33’ 26’’ E
M) 35° 30’ 19’’ N 012° 33’ 53’’ E
M1) 35° 30’ 35’’ N 012° 33’ 53’’ E (in costa)
c) il tratto di mare antistante la costa settentrionale dell’Isola di Linosa, compreso tra Punta Balata Piatta e Punta Beppe Tuccio, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
O1) 35° 52’ 09’’ N 012° 51’ 01’’ E (in costa)
O) 35° 52’ 09’’ N 012° 50’ 48’’ E
P) 35° 53’ 00’’ N 012° 51’ 13’’ E
Q) 35° 53’ 00’’ N 012° 53’ 00’’ E
R) 35° 52’ 17’’ N 012° 53’ 16’’ E
R1) 35° 52’ 17’’ N 012° 52’ 54’’ E (in costa)

La zona C, di riserva parziale, comprende il residuo tratto di mare all’interno del perimetro dell’area marina protetta.

Balneazione
Nelle zone A non è consentita ad eccezione del tratto di mare circostante l’Isola dei Conigli a Lampedusa, dove la balneazione è consentita esclusivamente con accesso da terra, dalle ore 8.00 alle ore 19.30, nel rispetto delle esigenze di tutela dell’integrità ambientale e della riproduzione della tartaruga marina Caretta caretta.
In località Spiaggia Cala Pozzolana di Ponente, nella zona C dell’Isola di Linosa, per il periodo dal 1 giugno al 30 ottobre non è consentito sostare in spiaggia dalle ore 19.30 alle 08.00, e sono vietate tutte le attività che possono recare disturbo alla nidificazione delle tartarughe per un distanza minima dalla battigia di 300 metri.

Immersioni subacquee
Nelle zone A sono vietate le immersioni subacquee individuali, ammesse liberamente nelle zone B e C per i residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa. I non residenti possono effettuarle solo se accompagnati dai diving center autorizzati dall’Ente gestore. È comunque vietato il contatto con il fondo marino, l’asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica e biologica, ed è fatto obbligo di mantenere l’attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo.
Nelle zone B e C sono consentite le immersioni subacquee guidate svolte dai centri d’immersione subacquei autorizzati aventi sede nel Comune di Lampedusa e Linosa. Ogni guida non può condurre nell’immersione più di 6 subacquei simultaneamente e deve essere munita di idoneo brevetto; sono vietate le attività di didattica subacquea. L’accesso alle grotte sommerse è consentito esclusivamente con l’utilizzo di apparecchi per la respirazione a circuito chiuso o semichiuso, con scarico dell’aria fuori dalle grotte.
L’ormeggio delle unità navali dei centri d’immersione autorizzati dall’Ente gestore è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall’Ente gestore

Navigazione
Nell’area marina protetta è vietato l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la navigazione nella zona A e quella delle navi da diporto. Dal 1 giugno al 30 ottobre la navigazione è consentita oltre la distanza di 100 metri dalla costa a picco sul mare e oltre 200 metri dalla costa bassa e dagli arenili frequentati dai bagnanti.
In zona B, a navigazione a vela, remi, pedali o con propulsori elettrici è libera. Quella a motore è consentita a velocità non superiore a 5 nodi ed è libera per i residenti e sottoposta ad autorizzazione dell’Ente gestore per i non residenti. Sono equiparati ai residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa i seguenti soggetti:
a) parenti di primo grado di residenti;
b) nativi nello stesso Comune;
c) proprietari di abitazioni nello stesso Comune;
d) possessori di un posto barca fisso per tutto l’anno, presso strutture portuali autorizzate nello stesso Comune, che abbiano affidato l’imbarcazione per rimessaggio o guardiania a cantieri locali;
e) coloro che abbiano abituale e comprovabile dimora nello stesso Comune per periodi superiori a 15 giorni. L’ autorizzazione ai non residenti è rilasciata a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato:
a) alla lunghezza fuori tutto dell’unità navale;
b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell’unità navale
c) alla durata del permesso.
I diportisti che posseggono un posto barca presso strutture portuali autorizzate in Lampedusa e Linosa per un periodo minimo di 10 giorni, possono chiedere l’autorizzazione, previa presentazione di dichiarazione rilasciata dai responsabili delle strutture portuali, con un pagamento delle relative tariffe in misura ridotta del 50%.
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi 14, 15 e 16, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta del 50%, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
b) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta).
Nelle zone C è consentita la navigazione a motore a velocità non superiore a 10 nodi ed esclusivamente in assetto dislocante. Per il periodo dal 1 giugno al 30 ottobre il transito di natanti e imbarcazioni nella zona B circostante l’isola dei Conigli è consentito esclusivamente con rotta parallela alla costa. L’accesso alle grotte è consentito esclusivamente ai natanti da diporto condotti a remi, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
Nelle zone B e C dell’isola di Linosa e nella zona C di Lampedusa, in caso di necessità per condizioni meteo-marine avverse e sulla base di analogo avviso dell’Autorità Marittima locale, è consentito l’accesso agli approdi in località Pozzolana e Mannarazza, a Linosa, e in località Cala Creta, a Lampedusa, ai natanti e alle imbarcazioni.
La navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate è consentita previa autorizzazione dell’Ente gestore, in zona B alla velocità massima di 5 nodi, in zona C a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e non superiore a 10 nodi e comunque in assetto dislocante, oltre la distanza di 300 m dalla costa.

Ormeggio e ancoraggio
Nelle zone B e C è consentito l’ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni esclusivamente nei campi ormeggio predisposti dall’Ente gestore. Nelle stesse zone B e C l’ancoraggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni, previa autorizzazione dell’Ente gestore, al di fuori delle aree particolarmente sensibili individuate e segnalate. È comunque vietato l’ancoraggio nelle aree dove sono presenti le praterie di Posidonia oceanica ed i fondali rocciosi a coralligeno. Dal 1 giugno al 30 ottobre, nelle zone B l’ancoraggio è consentito esclusivamente dall’alba al tramonto, e comunque non oltre le ore 20. Nelle zone C è consentito l’ancoraggio con mazzera (cima e pietra), ai soli residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa, previa autorizzazione dell’Ente gestore.

Scuola di vela
Nelle zone B e C l’attività di scuola di vela è consentita, previa autorizzazione dell’Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto; l’ormeggio delle unità è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall’Ente gestore.
Noleggio e locazione di unità da diporto
L’esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto è consentito previa autorizzazione dell’Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto, e nel numero massimo di 30 rilasci. Le unità navali impiegate, a far data dal 1 gennaio 2012, devono essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo (nel caso di unità cabinate) -documentate con autocertificazione e dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento – motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta). Fino alla data indicata, tali requisiti costituiscono criteri preferenziali per il rilascio dell’autorizzazione.

Pesca
È vietata la pesca a strascico, a circuizione e con reti derivanti (tipo cianciolo) è inoltre vietato il prelievo delle seguenti specie:
a. Cernia (Ephinepleus sp.);
b. Cernia di fondale (Polyprion americanus);
c. Corvina (Sciaena umbra );
d. Nacchera (Pinna nobilis);
e. Patella Ferruginea.
La piccola pesca artigianale è consentita nelle zone B e C, previa autorizzazione dell’Ente gestore, alle unità iscritte nei registri del Circondario Marittimo di Lampedusa e alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nel Comune di Lampedusa e Linosa, con i seguenti attrezzi:
a. reti da posta, calate perpendicolarmente alla linea di costa;
b. palangari o palamiti, come previsto dalla normativa vigente;
Nella zona C dell’isolotto di Lampione è vietato il prelievo e la cattura di squali di qualsiasi genere e specie, nonché l’utilizzo dei seguenti attrezzi da pesca che potrebbero, anche incidentalmente, provocarne la cattura:
a. ami dal numero 1 al numero 15;
b. terminali d’acciaio;
c. palangari;
d. reti da posta.
L ’Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalità di prelievo di Aragosta rossa (Palinurus elephas), Astice (Homarus gammarus), Cicala (Scyllarus arctus), Magnosa (Scyllarides latus).
Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell’Ente gestore, le attività di pescaturismo con gli attrezzi e le modalità sopra stabilite.
La pesca subacquea in apnea è vietata in tutta l’area marina protetta e la detenzione e il trasporto di attrezzi ad essa adibiti all’interno dell’area marina protetta è consentito, previa autorizzazione dell’Ente gestore, esclusivamente alloggiando i suddetti attrezzi, smontati, all’interno di appositi contenitori ermeticamente chiusi. Nelle zone B la pesca sportiva è consentita esclusivamente ai:
a) residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa,
b) parenti di primo grado di residenti nello stesso Comune;
c) nativi nello stesso Comune.
È comunque vietato il prelievo delle seguenti specie:
a) Cernia (Ephinepleus sp.);
b) Cernia di fondale (Polyprion americanus);
c) Corvina (Sciaena umbra );
d) Nacchera (Pinna nobilis);
e) Patella Ferruginea;
nonché il prelievo e la cattura di squali di qualsiasi genere e specie.
Nelle zone C la pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione dell’Ente gestore, anche ai non residenti e può essere praticata esclusivamente con i seguenti attrezzi:
a) con bolentino anche con canna e mulinello, a non più di 2 ami;
b) con 2 canne singole da lancio o lenza, da terra, a non più di 2 ami;
c) con 4 canne singole da lancio o lenza, da terra, a non più di 1 amo;
d) con lenza a traina a non più di 2 traine ad unità navale;
e) con lenza per cefalopodi con non più di 1 attrezzo di cattura (polpara, totanara o seppiolara) a persona.
La quantità del prodotto pescato non può superare i 5 chili al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare. Il prelievo giornaliero di ricci (Paracentrotus lividus) non può eccedere il numero di 25 esemplari a persona.