Le norme recepiscono in pieno le indicazioni del Protocollo per la nautica firmato al Ministero dell’Ambiente e si pongono come uno dei punti più avanzati del confronto fra Ucina Confindustria Nautica, Federparchi, Associazioni ambientaliste e ministero. In zona B è possibile l’ormeggio per natanti e imbarcazioni, nonché l’ancoraggio al di fuori dalle zone in cui è espressamente vietato e segnalato. In zona C è possibile anche l’accesso alle navi da diporto in regola con i requisiti di eco-compatibilità della normativa Marpol. Sono previste misure di premialità ambientale per le unità da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti:
– unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
– natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE;
– navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
Attenzione: fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione non sono consentite le attività per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.
La zona A, di riserva integrale, comprende il tratto di mare prospiciente la costa compresa tra Punta Levante Cala Bianca, Punta degli Iscolelli e Grotta Santa Maria, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto Latitudine Longitudine
L1 39° 59’. 64 N 15° 25’. 33 E (in costa)
M 39° 59’. 56 N 15° 25’. 56 E
N 39° 59’. 25 N 15° 25’. 30 E
P 39° 59’. 49 N 15° 24’. 60 E
R1 39° 59’. 64 N 15° 24’. 70 E (in costa)
Vi sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore, quelle di ricerca scientifica debitamente autorizzate, le visite guidate subacquee all’interno della Grotta dell’Alabastro, autorizzate dal soggetto gestore.
La zona B, di riserva generale, comprende il tratto di mare circostante la zona A compreso tra Punta Zancale e Punta dell’Omo, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto Latitudine Longitudine
E1 39° 59’. 78 N 15° 23’. 22 E (in costa)
F 39° 58’. 98 N 15° 25’. 39 E
G 40° 01’. 44 N 15° 27’. 47 E
H1 40° 01’. 63 N 15° 27’. 15 E (in costa)
All’interno della zona B è individuata una sottozona sottoposta ad un più elevato regime di tutela ambientale a motivo del particolare interesse naturalistico legato alla presenza di un consistente numero di esemplari di Pinna nobilis, delimitata dalla congiungente i seguenti punti:
Punto Latitudine Longitudine
S1 39° 59’. 94 N 15° 25’. 72 E (in costa)
T1 40° 00. 02 N 15° 25’. 61 E (in costa)
Vi sono consentiti:
a) le attività consentite in zona A;
b) la balneazione;
c) la navigazione, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600 m di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante;
d) l’accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico;
e) l’accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità;
f) l’accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore;
g) l’ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe;
h) l’ancoraggio, ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore;
i) l’esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese aventi sede legale nei Comuni compresi nell’area marina protetta;
j) l’attività di pescaturismo, riservata alle imprese locali;
k) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti;
l) le visite guidate subacquee;
m) le immersioni subacquee autorizzate;
n) l’attività di mitilicoltura negli impianti esistenti alla data di entrata in vigore dell’AMP.
Nella sottozona, come individuata all’articolo 4, comma 4, sono consentite esclusivamente le attività di cui ai precedenti punti a, b, c.
La zona C, di riserva parziale, comprende il residuo tratto di mare evidenziato dalla cartina. Vi sono consentite:
a) le attività consentite in zona A e in zona B;
b) l’accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità;
c) l’ormeggio alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità negli appositi campi boe;
d) la pesca sportiva per i non residenti, con lenza e canna, previa autorizzazione;
l’attività di mitilicoltura.