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    PARCO SOMMERSO DI BAIA

    PARCO SOMMERSO DI BAIA

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    Descrizione

    Istituito in base alla legge 23 dicembre 2000 n. 388, il parco sommerso di Baia interessa il tratto di mare compreso tra la testata del molo del porto di Baia e la testata del molo del Lido di Augusto, delimitato dai seguenti punti:

      Punto   Latitudine   Longitudine
      A1 40° 49’,91 N 014° 05’,94 E
      B 40° 49’,60 N 014° 05’,94 E
      I1 40° 49’,07 N 014° 04’,61 E

    La zona A, di riserva integrale, comprende il tratto di mare antistante punta Epitaffio, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

      Punto   Latitudine   Longitudine
      E1 40° 49’,49 N 014° 04’,70 E
      F 40° 49’,24 N 014° 05’,05 E
      G 40° 49’,20 N 014° 04’,60 E
      H1 40° 49’,40 N 014° 04’,53 E

    Vi sono vietati:
    a) la balneazione;
    b) le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori;
    c) la navigazione, l’accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo;
    d) l’ancoraggio e l’ormeggio;
    e) la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata;
    f) la pesca subacquea.
    Sono consentiti:
    a) la navigazione e la sosta alle unità navali di servizio e di appoggio ai programmi di ricerca scientifica;
    b) le visite guidate autorizzate, anche subacquee;
    c) la pesca sportiva con lenza o canna da terra riservata ai residenti.

    La zona B, di riserva generale, comprende il tratto di mare antistante la costa compresa tra il molo del Lido di Augusto e il pennello a terra di Lido Montenuovo, delimitata dalla congiungente i seguenti punti:

      Punto   Latitudine   Longitudine
      A1 40° 49’,91 N 014° 05’,94 E
      B 40° 49’,60 N 014° 05’,94 E
      C 40° 49’,60 N 014° 05’,62 E
      D1 40° 49’,91 N 014° 05’,62 E
    Vi sono vietati:
    a) la navigazione libera;
    b) l’ancoraggio e l’ormeggio;
    c) la pesca professionale, sportiva e subacquea.
    Sono, invece, consentiti:
    a) la balneazione e le immersioni in apnea;
    b) la navigazione a motore di natanti e imbarcazioni autorizzati, comunque a velocità non superiore a cinque nodi, nonché la navigazione a vela e a remi;
    c) la navigazione a motore per le visite e il trasporto collettivo;
    d) l’ancoraggio come disciplinato dall’Ente gestore;
    e) l’ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi predisposti;
    f) l’esercizio della pesca professionale, con gli attrezzi della piccola pesca, riservata ai pescatori residenti alla data di entrata in vigore del decreto;
    g) la pesca sportiva con lenze e canna riservata ai residenti.

    La zona C, di riserva parziale, comprende il residuo tratto di mare all’interno del perimetro del parco sommerso. Vi sono vietati:
    a) la navigazione libera;
    b) l’ancoraggio e l’ormeggio libero;
    c) la pesca professionale;
    d) la pesca sportiva;
    e) la pesca subacquea;
    Sono consentiti l’ancoraggio e l’ormeggio come disciplinati dall’Ente gestore.

    Regione
    • Campania
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    BAIA

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