Limiti di velocità
Nell’area del parco è previsto il limite di 7 nodi entro la fascia di 300 metri dalle coste, e di 15 nodi oltre i 300 metri dalle coste. L’uso delle moto d’acqua e lo sci nautico sono consentiti nelle zone Mb, oltre 300 metri dalla costa, dalle 08.00 alle 12.00 e dalle17.00 alle 19.00. la partenza deve comunque avvenire attraverso i corridoi di lancio o da approdi, mentre è vietata la partenza dalla spiaggia.

Campi boa
All’interno dei campi boa, delimitati con boe di colore rosso è vietato l’uso dell’ancora ed è consentito l’ormeggio a tutti coloro che siano in possesso di un regolare autorizzazione all’accesso.

Misure per la Spiaggia Rosa
Ai sensi dell’Ordinanza n. 4/2011 la zona di tutela dell’area denominata “Spiaggia Rosa” (di Cala di Roto) è delimitata dalli specchio acqueo circoscritta dalle seguenti coordinate geografiche:
A: (Lat.= 41°16’.4 N; Long.=009°21’.5 E);
B: (Lat.= 41°16’.7 N; Long.=009°21’.7 E);
C: (Lat.= 41°16’.8 N; Long.=009°21’.5 E);
D: (Lat.= 41°16’.7 N; Long.=009°21’.2
E), la fascia demaniale e la parte terrestre sabbiosa compresa tra la linea dell’arenile e il sentiero.
Vi sono vietati:
a) il prelievo, la raccolta, l’asportazione anche parziale, il danneggiamento delle formazioni litologiche, concrezioni e minerali, ivi inclusa la sabbia;
b) il calpestio dell’arenile e il posizionamento sullo stesso di qualsiasi oggetto;
c) la navigazione, il transito, l’ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale;
d) la pesca professionale, sportiva e l’attività di immersione subacquea, anche in apnea;
e) la balneazione nel settore compreso tra la linea dell’arenile e le boe sferiche di delimitazione;
f) l’alterazione diretta o indiretta, con qualsiasi mezzo, dell’ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonché la discarica dei rifiuti solidi e liquidi ed in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente marino.
Nella fascia di 300 metri dalla costa al di fuori delle boe sferiche di delimitazione dello specchio acqueo sopra indicato, è consentito esclusivamente il transito, con rotte il più possibile parallele alla costa e a velocità non superiore ai 3 nodi, di imbarcazioni e natanti da diporto, nonché delle unità da traffico autorizzate.

Porto Madonna
All’interno dello specchio acqueo compreso tra le isole di Budelli, Razzoli e Santa Maria, comunemente denominato porto Madonna, sono vietati navigazione, sosta e ancoraggio nell’area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche :
A : ( Lat. = 41°17’.3 N;Long. = 009°21’.4 E )
B : ( Lat. = 41°17’.5 N;Long. = 009°21’.6 E )
C : ( Lat. = 41°17’.12 N;Long. = 009°21’.6 E )
D : ( Lat. = 41°17’.2 N;Long. = 009°21’.8 E )
In tale specchio acqueo è consentita la balneazione e l’accesso esclusivamente con imbarcazioni a remi. Nella parte restante di Porto Madonna sono consentiti la navigazione, la sosta e l’ancoraggio di imbarcazioni da diporto, da noleggio e locazione, cui però è vietato di transito a Passo Cecca di Morto, Passo del Topo e Passo degli Asinelli.
Salvaguardia delle dune di Bassa Trinita
Nell’area di Bassa Trinita (Cala Maiore) è vietato:
– oltrepassare i sentieri per l’accesso alle spiagge delimitati dalle infrastrutture appositamente posizionate dall’Ente Parco;
– camminare sulle dune al di fuori dei sentieri delimitati dalle infrastrutture appositamente posizionate dall’Ente Parco;
sostare sulle dune o nei sentieri delimitati dalle infrastrutture appositamente posizionate dall’Ente Parco;
trasportare sulla spiaggia materiali rocciosi di qualsiasi dimensione per l’ancoraggio degli ombrelloni o per altre funzioni;
– trascinare, trasportare o posizionare qualsiasi oggetto (ad inclusione di ombrelloni, tende da campeggio di qualsiasi genere, asciugamani, sedie a sdraio, etc.) sulle dune o sui sentieri delimitati dalle infrastrutture appositamente posizionate dall’Ente Parco;
– raccogliere o asportare la flora, la sabbia, materiali rocciosi, minerali e conchiglie;
– accendere fuochi.
L’accesso alla spiaggia è consentito esclusivamente a piedi mediante l’utilizzo dei sentieri.

ZONE MA
Nelle zone Ma, delimitate con boe di colore rosso, sono vietati la pesca e le immersioni con autorespiratore. Sono consentiti la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e l’ormeggio esclusivamente dall’alba al tramonto, ai soli fini della balneazione. Per il periodo dal 1° marzo al 30 ottobre di ogni anno sono vietati la sosta, la navigazione, e l’ancoraggio nelle zone Ma delle isole di Nibani e Mortorio e nello specchio acqueo circostante l’isola di Spargiotto individuati dalle seguenti coordinate geografiche (in rosso scuro nella cartina):

LI NIBANI
A : ( Lat. = 41°07’.2 N;Long. = 009°34’.9 E )
B : ( Lat. = 41°08’.1 N;Long. = 009°34’.9 E )
C : ( Lat. = 41°08’.1 N;Long. = 009°33’.3 E )
D : ( Lat. = 41°07’.4 N;Long. = 009°33’.3 E )
E : ( Lat. = 41°07’.2 N;Long. = 009°33’.8 E )

MORTORIO
F : ( Lat. = 41°04’.3 N;Long. = 009°37’.0 E )
G : ( Lat. = 41°05’.2 N;Long. = 009°37’.0 E )
H : ( Lat. = 41°05’.2 N;Long. = 009°36’.1 E )
I : ( Lat. = 41°04’.7 N;Long. = 009°36’.1 E )

SPARGIOTTO
L : ( Lat. = 41°15’.2 N;Long. = 009°19’.6 E )
M : ( Lat. = 41°15’.2 N;Long. = 009°19’.1 E )
N : ( Lat. = 41°14’.7 N;Long. = 009°19’.6 E )
O : ( Lat. = 41°14’.7 N;Long. = 009°19’.1 E )

ZONE MB
Nella zona “B” si può navigare liberamente dopo aver pagato il ticket d’ingresso.
Ordinanza sull’attività di ormeggio
1. Nelle zone Ma non è consentito l’ormeggio, salvo negli specchi acquei adibiti a “campi-ormeggio”.
2. All’interno degli specchi acquei adibiti a “campi-ormeggio”, ricadenti sia nelle zone Ma che nelle zone Mb:
a. non è consentito l’ancoraggio;
b. è consentito l’ormeggio di una sola unità per singolo gavitello;
c. l’ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall’Ente Parco;
d. in caso di ormeggio non preassegnato, l’ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria (natante, imbarcazione, nave);
e. dal 1 giugno al 30 ottobre, nelle zone Ma l’ormeggio è consentito esclusivamente dall’alba al tramonto, e comunque non oltre le ore 22;
f. dal 1 giugno al 30 ottobre, nelle zone Mb l’ormeggio è consentito esclusivamente dall’alba al tramonto, e comunque non oltre le 22, a esclusione delle imbarcazioni munite di casse di raccolta liquami che possono ormeggiare anche oltre l’orario indicato;
g. Le unità ormeggiate sono tenute a provvedere allo spegnimento delle pompe automatiche di sentina.
h. Nelle isole minori, nelle ore diurne, l’attracco e l’ormeggio a banchine, moli o pontili, è consentita limitatamente all’imbarco e allo sbarco dei passeggeri.
i. Nelle ore notturne l’attracco e l’ormeggio alle suddette opere portuali fisse è consentito esclusivamente ai residenti e nativi nel Comune di La Maddalena per imbarcazioni munite di casse di raccolta liquami.
3. Nelle zone Ma e Mb è consentito l’ormeggio delle unità navali, autorizzate dall’Ente Parco, per le attività di trasporto passeggeri, visite guidate, noleggio e scuola di vela, esclusivamente ai gavitelli singoli posizionati a tale scopo negli specchi acquei individuati dal medesimo Ente Parco.
4. Nel decidere il contingentamento dei flussi turistici, l’Ente Parco può stabilire un numero massimo di presenze giornaliere.
5. Con provvedimento dell’Ente Parco, sono individuati nelle zone Ma e Mb gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto e all’installazione dei gavitelli singoli per le unità impegnate nelle attività di cui al precedente comma 3, posizionati compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali e realizzati in conformità alle direttive del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché delimitati e segnalati secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
Ordinanza sull’attività di ancoraggio
1. Nelle zone Ma non è consentito l’ancoraggio.
2. Nelle zone Mb è consentito l’ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni sui fondali inerti (sabbiosi o fangosi), previa autorizzazione dell’Ente Parco, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, nel rispetto delle indicazioni riportate nel comma 5 del presente articolo. Nelle zone Mb è vietato l’ancoraggio nelle aree dove sono presenti le praterie di Posidonia oceanica, nonché nelle zone con fondali particolarmente sensibili individuati e segnalati dall’Ente parco con successivo provvedimento.
3. Dal 1 giugno al 30 ottobre, nelle zone Mb l’ancoraggio è consentito esclusivamente dall’alba al tramonto, e comunque non oltre le ore 22, a esclusione delle imbarcazioni munite di casse di raccolta liquami di proprietà dei residenti nel Comune di La Maddalena che possono ancorare anche oltre l’orario indicato.
4. Nel decidere il contingentamento dei flussi turistici, l’Ente Parco può stabilire un numero massimo di presenze giornaliere.

E’ vietata qualsiasi attività di pesca sportiva e professionale nei siti denominati “Secca Washington” e “Cala Coticcio”, identificati dalle seguenti coordinate geografiche:
Secca di Washington (Isola di Spargi):
1) Lat.=41°15’,726 N; Long.=009°19’,950 E;
2) Lat.=41°15’,726 N; Long.=009°20’,429 E;
3) Lat.=41°15’,476 N; Long.=009°20’,429 E;
4) Lat.=41°15’,476 N; Long.=009°19’,950 E
Cala Coticcio (Isola di Caprera):
1) Lat.=41°13’,480 N; Long.=009°28’,985 E;
2) Lat.=41°13’,480 N; Long.=009°29’,460 E;
3) Lat.=41°12’,845 N; Long.=009°29’,460 E;
4) Lat.=41°12’,845 N; Long.=009°29’,122 E;
5) Lat.=41°12’,935 N; Long.=009°29’,122 E;
La velocità massima consentita all’interno delle suddette aree è pari a 3 nodi.

Disciplina generale dell’attività di pesca sportiva
1. Nelle zone Ma è vietata qualunque attività di pesca sportiva.
2. Nelle zone Mb la pesca sportiva può essere praticata a bordo di unità navali , da terra o in ambiente subacqueo secondo la disciplina di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4, fatte salve eventuali disposizioni di legge più restrittive.
3. Nell’area marina del Parco è vietata qualunque forma di prelievo delle seguenti specie:
a. Cernia (Ephinepleus sp.);
b. Cernia di fondale (Polyprion americanus);
c. Corvina (Sciaena umbra );
d. Nacchera (Pinna nobilis);
e. Patella Ferruginea.
4. Nel Parco sono vietate le gare di pesca sportiva;
5. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l’Ente parco si riserva il diritto, con successivo provvedimento e a seguito di apposito monitoraggio, di disciplinare le modalità di prelievo di specie di rilevante interesse naturalistico, con particolare riferimento alla tutela delle seguenti specie:
a. Aragosta rossa (Palinurus elephas)
b. Astice (Homarus gammarus)
c. Cicala (Scyllarus arctus)
d. Magnosa (Scyllarides latus) intellettuale
6. La quantità del prodotto pescato non può superare i 5 chilogrammi al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.
7. Il prelievo giornaliero di ricci (Paracentrotus lividus) non può eccedere il numero di 25 esemplari a persona, di dimensioni non inferiori ai 6 cm di diametro, aculei esclusi, ed è consentito esclusivamente se effettuato manualmente.
Il prelievo di ricci è vietato dal 1 maggio al 30 giugno.
8. Il prelievo giornaliero dei faoni (Eriphia verrucosa) non può eccedere il numero di 3 esemplari a persona, di dimensioni non inferiori ai 14 centimetri di lunghezza del carapace.
Il prelievo dei faoni è vietato dal 15 settembre al 15 novembre.
9. Nei periodi di fermo biologico stabiliti dalla Regione Sardegna, la pesca sportiva può essere ulteriormente disciplinata dalle disposizioni stabilite Ente Parco.
10. Il rilascio del contrassegno o dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire dati ed informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio del Parco.
11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente Disciplinare e al Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Maggio 1996, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di pesca sportiva.

Pesca sportiva da imbarcazione
1. E’ consentita nelle zone Mb, ai soli soggetti residenti nel Comune di La Maddalena e ai nativi dello stesso Comune, purché muniti di apposito contrassegno nominale e non cedibile; i minori di anni 16 non sono tenuti a munirsi del contrassegno;
2. Ai soggetti non appartenenti alla suddetta categoria è vietata.
3. Ai residenti nel Comune di Palau, ai proprietari di abitazione ubicata nel Comune di La Maddalena, ai lavoratori o militari di stanza a La Maddalena con contratto o destinazione non inferiore ad un anno, ai possessori di un posto barca per almeno quattro mesi, presso strutture portuali autorizzate nel Comune di La Maddalena, o che abbiano affidato l’imbarcazione non destinata a nessun tipo di attività commerciale per rimessaggio o guardiania a cantieri locali, è consentito lo svolgimento dell’attività di pesca da unità navali, previa autorizzazione.
4. La pesca da imbarcazione è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi:
– bolentino, anche con canna e mulinello, a non più di 3 (tre) ami;
– lenza a traina a non più di 2 (due) traine ad imbarcazione;
– lenza per cefalopodi con non più di 1 (uno) attrezzo di cattura (polpara, totanara, seppiolara);
– natelli, non più di 5 (cinque) per imbarcazione;
– lenze pedagnate, non più di 10 (dieci) per imbarcazione;
– palamito a non più di 50 (cinquanta) ami, esclusivamente dal 1 settembre al 30 giugno;
– nasse, solo tradizionali in giunco, non più di 2 (due);
– fiocina e lampada a candele a gas.
5. Non è consentito l’utilizzo di fonti luminose, fatta eccezione per quelle indicate nella lista indicata al comma 4.

Pesca sportiva da terra
1. È consentita ai soggetti autorizzati, purché muniti di apposito contrassegno nominale e non cedibile, esclusivamente con i seguenti attrezzi:
– canne singole, non più di 2 (due) da lancio o da lenza a non più di 3 (tre) ami ciascuna;
– canne singole, non più di 4 (quattro) da lancio o da lenza a non più di 1 (uno) amo;
– canna o lenza con utilizzo di esche artificiali
– lenza per cefalopodi con non più di 1 (uno) attrezzo di cattura (polpara, totanara, seppiolara);
– canna artigianale per la raccolta di ricci.

Pesca sportiva subacquea
1. Lo svolgimento di attività di pesca subacquea nelle zone Mb è consentito ai soli soggetti residenti nel Comune di La Maddalena, purché muniti di apposito contrassegno nominale e non cedibile a terzi, dal 1 giugno al 30 settembre, nei soli giorni di venerdì, sabato e domenica e nelle festività nazionali.
2. Lo svolgimento dell’attività di pesca subacquea è consentito esclusivamente ai maggiori di anni 18, in apnea e dall’alba al tramonto;
3. Ai soggetti non appartenenti alla categoria individuata dal comma 1 è vietato lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività di pesca subacquea;
4. Ai soggetti non appartenenti alla categoria individuata dal comma 1 è consentita, previa autorizzazione dell’Ente gestore, la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all’interno del Parco esclusivamente alloggiando i suddetti attrezzi, smontati, all’interno di appositi contenitori ermeticamente chiusi;
5. È assolutamente vietata la raccolta di coralli, crostacei e molluschi esclusi i cefalopodi.