Il ministro dell’Ambiente ha licenziato il nuovo regolamento che stabilisce la disciplina di organizzazione dell’Area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite, senza modificare la zonazione definita dal decreto istitutivo.
Balneazione e immersioni
La balneazione è consentita liberamente nelle zone B e C. Le immersioni subacquee,
individuali o in gruppo, ad eccezione di quelle notturne, sono ammesse nelle zone B e C
previa autorizzazione dell’Ente gestore secondo le seguenti modalità:
a. nei siti e secondo gli orari determinati e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
b. nel caso di immersioni individuali, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo livello;
c. nel caso di immersioni effettuate in gruppo, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, in un numero di subacquei non superiore a 8;
L’immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, non è consentito il contatto con il fondo marino, l’asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica, parimenti vietato dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale. Non è permesso l’uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, sempre previa autorizzazione dell’Ente gestore.
L’ormeggio dei natanti a supporto è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall’Ente.
Nella zona A sono consentite, con o senza autorespiratore, solo le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall’Ente gestore secondo le seguenti modalità:
a) nel periodo dall’1 maggio al 31 ottobre e di giorno;
b) in presenza di guida o istruttore in possesso di grado minimo “Dive Master” o titolo equipollente;
c) con partenza dall’unità navale di appoggio (non è consentito l’accesso da terra);
d) in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida e per un massimo di 3 guide e 12 subacquei per ciascuna immersione;
e) in ogni punto di immersione è consentito un massimo giornaliero di 2 immersioni dalle ore 06.00 alle ore 12.00 ed un massimo di 3 immersioni dalle ore 12.00 alle ore 20.00;
g) nel sito di immersione denominato “Secca del Capo” è consentito un massimo giornaliero di 2 visite guidate, di cui una dalle 06.00 alle 12.00 e una dalle 12.00 alle 18.00.
Navigazione
Nell’area marina protetta non è consentito l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari e la navigazione alle navi da diporto. Nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici; è altresi’ consentita la navigazione a motore a natanti e imbarcazioni, con le seguenti modalità:
a) in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi
b) in zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
L’accesso alle grotte dè possibile esclusivamente ai natanti condotti a remi, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
Ormeggio e ancoraggio
In zona A è consentito esclusivamente l’ormeggio delle unità dei centri di immersione autorizzati e per il tempo strettamente sufficiente. Nelle zone B e C l’ormeggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni, previa autorizzazione dell’Ente gestore, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati. Il rilascio dell’autorizzazione è a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato:
a) alla lunghezza fuori tutto dell’unità navale;
b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell’unità;
c) alla durata della sosta.
Sono considerate eco-compatibili le unità che adottino uno dei seguenti requisiti:
a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
b. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
c. utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
L’ancoraggio è consentito solo in zona C, ma oltre la distanza di 300 metri dalla costa e ad eccezione del golfo della Fanusa, all’interno del tratto di mare compreso tra la direttrice Punta Milocca, gli Isolotti ed il punto a terra F1 individuato dalle coordinate 37° 00’,41 N – 15° 16’,48 E, e sui fondali di posidonia.
Pesca sportiva
La pesca subacquea in apnea non è consentita in tuta l’area marina protetta e il trasporto di attrezzi ad essa adibiti deve essere preventivamente autorizzati dall’Ente gestore. Non è inoltre consentita la pesca sportiva delle seguenti specie:
a. Cernia (Epinephelus sp.);
b. Cernia di fondale (Polyprion americanus);
c. Corvina (Sciaena umbra);
d. Ombrina (Umbrina cirrosa).
Nelle zone B e C l’attività di pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione dell’Ente gestore, con le seguenti modalità:
a. sia a terra che a mare, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
b. da terra, con massimo di 2 canne singole fisse o da lancio, o lenza a non più di 2 ami;
c. da barca, con bolentino, anche con canna a mulinello a non più di 2 ami;
d. da barca, con massimo 2 lenze da traina;
e. da barca, la pesca sportiva è consentita a non più di 3 occupanti, di cui almeno uno titolare di autorizzazione in corso di validità;
f. non è consentita la pesca con affondatore;
g. non è consentita la pesca a traina con monel, piombo guardiano e vertical jigging o attrezzi da pesca similari;
h. non è consentito l’utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
i. i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.
Nella zona C sono consentite le gare di pesca sportiva, previa autorizzazione dell’Ente gestore, dal 1 giugno al 31 agosto, con un massimo di 2 canne o lenze da terra, a non più di 2 ami, per un massimo di 2 manifestazioni sportive ogni anno.